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Diritti umani di tutti, ma non per tutti

Oggi nel mondo, ma purtroppo non in tutto il mondo, si celebra la Giornata dei Diritti UmaniWorld Human Rights Dayistituita dalle Nazioni Unite nel 1950 per ricordare la proclamazione da parte dell’Assemblea Generale della Dichiarazione universale dei diritti umani, accettata e sottoscritta in via definitiva il 10 dicembre 1948 a Parigi. Da lì in avanti, almeno nelle intenzioni, nessuna persona doveva o poteva essere privata dei suoi fondamentali diritti. Doveva… Invece le offese, le prevaricazioni, gli abusi, gli schiaffi e le negazioni dei diritti non sono mai venuti meno, sono stati cioè “parte del paesaggio”. Nel 2021 ad esempio (i dati disponibili si riferiscono a quest’anno, ma già si sa che il 2022 è destinato a passare alla storia con  il bagaglio dei diritti non rispettati ancora più gonfio), secondo il rapporto diffuso da Amnesty International “in almeno 67 stati sono state promulgate norme che hanno inciso negativamente sulla libertà d’espressione, associazione e manifestazione pacifica mentre in 85 stati è stato fatto uso eccessivo o non necessario della forza per disperdere proteste”. Tradotto in linguaggio popolare significa che le guerre non mancano (quella che la Russia sta usando per sottomettere al suo volere l’Ucraina dura da quasi trecento giorni), che le proteste vengono represse con la violenza (in Iran ieri un ragazzo, colpevole di aver partecipato a un corteo di protesta, è stato impiccato mentre chissà quanti altri sono in attesa di uguale supplizio), che le torture sono usate per estorcere confessioni, che la libertà – di votare, protestare, scrivere, dire, esprimere opinioni… – è negata (la dittatura c’è e si vede in tanti Paesi), che la democrazia non èné accettata né ammessa.

Nonostante ciò, la Giornata dei Diritti Umani torna di nuovo a dirci che il 10 dicembre 1948, esattamente settantaquattro anni fa, veniva adottata la Dichiarazione universale dei Diritti Umani. Memori degli orrori della seconda guerra mondiale, gli stati membri delle neonate Nazioni Unite mostrarono grande visione e coraggio, riponendo la loro fede in valori universali che tutelavano la libertà e la dignità di tutti gli esseri umani.

Quella Dichiarazione solenne e impegnativa era (e lo è ancora) composta da trenta articoli. Ma, qualcuno li ricorda quegli articoli fondamentali del vivere in pace gli uni con gli altri? Dubito. Allora, perché a nessuno sia concesso di giustificarsi dicendo che quelle trenta norme fondamentali non gli sono mai state proposte come lettura, conoscenza e applicazione, quelle trenta regole le rimetto bene in vista. Ovviamente con preghiera di lettura e doverosa applicazione.

Articolo 1

Siamo tutti liberi ed ugualiTutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Non discriminareA ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione; nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Diritto alla vitaOgni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessuna schiavitùNessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessuna torturaNessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Articolo 6

Hai i tuoi diritti ovunque tu vadaOgni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Siamo tutti uguali di fronte alla leggeTutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Tutti i tuoi diritti sono protetti dalla leggeOgni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessuna detenzione ingiustaNessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Diritto al giudizioOgni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

Articolo 11

Innocente finché dimostratoOgni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa; nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale; non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Diritto alla privacyNessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

Diritto di libertà di movimentoOgni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato; ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

Diritto di asiloOgni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni; questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

Diritto alla nazionalitàOgni individuo ha diritto ad una cittadinanza; nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

Diritto di matrimonio e famigliaUomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione; essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento; il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi; la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

Diritto di proprietàOgni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri; nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Libertà di pensieroOgni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19

Libertà di espressioneOgni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

Diritto di pubblica assembleaOgni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica; nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21

Diritto alla democraziaOgni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti; ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese; la volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Sicurezza socialeOgni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

Diritti dei lavoratoriOgni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione; ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro; ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale; ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Diritto di giocareOgni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

Un letto e cibo per tuttiOgni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà; la maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza; tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

Diritto all’istruzioneOgni individuo ha diritto all’istruzione; l‘istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali; l‘istruzione elementare deve essere obbligatoria; l‘istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito; l‘istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace; i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

Diritti d’autoreOgni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici; ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Un mondo libero e giustoOgni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

ResponsabilitàOgni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità; nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica; questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nessuno può toglierti i tuoi dirittiNulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Se ho abusato della vostra pazienza, chiedo scusa. Resto comunque convinto che leggere e rileggere, conoscere e far conoscere questi fondamentali diritti resti dovere di chiunque si dica cittadino del mondo.

LUCIANO COSTA

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